Art. 4.
(Autorità portuale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico e assume la qualificazione di ente pubblico istituzionale di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla presente legge. L'autorità portuale è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni».